Autodisciplina

Autodisciplina

Autodisciplina in pubblicità, insieme delle regole di comportamento finalizzato ad assicurare che la comunicazione pubblicitaria, nello svolgimento del suo ruolo nel processo economico – anche come mezzo di competizione tra concorrenti – venga rea­lizzata come servizio per il pubblico. L’autodisciplina pubblicita­ria ha di recente superato l’ambito iniziale del proprio controllo andando oltre il limite della sola pubblicità commerciale, e comprendendo anche il settore della comunicazione non profit.
Il Codice di autodisciplina pubblicitaria viene concordato e volon­tariamente sottoscritto dalle varie categorie del settore, che si sono avvalse del diritto dei privati di regolare autonomamente determinati rapporti di interesse collettivo. Il documento assi­cura che la pubblicità sia onesta, veritiera e corretta, ed è vinco­lante per aziende che investono in pubblicità, agenzie, consu­lenti pubblicitari, mezzi di diffusione della pubblicità, per le lo­ro concessionarie e per tutti coloro che lo abbiano accettato di­rettamente o tramite la propria associazione (nel caso aderisca all’Istituto di autodisciplina pubblicitaria), o ancora mediante la sottoscrizione di un contratto di pubblicità. Per meglio assicura­re l’osservanza delle decisioni, gli organismi aderenti si impe­gnano a far sì che ogni soggetto a essi associato inserisca nei pro­pri contratti una speciale clausola di accettazione del Codice e delle decisioni del Giurì, nonché delle ingiunzioni del Comitato di controllo divenute definitive. In forza della clausola di accetta­zione del Codice, inserita nei contratti standard di pubblicità, anche la pubblicità dell’utente, dell’agenzia o del professionista che non appartengano alle associazioni di cui sopra è soggetta al Codice. Pertanto, pur trattandosi di una disciplina volontaria, la larga generalità della pubblicità italiana vi è soggetta. La pro­nuncia del Giurì o l’ingiunzione del Comitato di controllo che ritengano una pubblicità contraria al Codice comportano l’im­mediata cessazione della sua diffusione. La portata di questa sanzione va considerata sotto più aspetti:
• il danno derivante dalla mancata utilizzazione di una campa­gna pubblicitaria, la cui preparazione (in termini di collabora­zioni, ricerche e materiali) comporta costi spesso elevati;
• il danno inferto all’attività commerciale dell’utente;
• il valore morale della decisione, con i conseguenti riflessi ne­gativi sull’immagine aziendale

•la pena aggiuntiva, applicata nei casi più gravi o di recidiva, rappresentata dalla pubblicazione di un estratto della decisio­ne sul mezzo indicato nella pronuncia del Giurì.

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