Autodisciplina
Autodisciplina in pubblicità, insieme delle regole di comportamento finalizzato ad assicurare che la comunicazione pubblicitaria, nello svolgimento del suo ruolo nel processo economico – anche come mezzo di competizione tra concorrenti – venga realizzata come servizio per il pubblico. L’autodisciplina pubblicitaria ha di recente superato l’ambito iniziale del proprio controllo andando oltre il limite della sola pubblicità commerciale, e comprendendo anche il settore della comunicazione non profit.
Il Codice di autodisciplina pubblicitaria viene concordato e volontariamente sottoscritto dalle varie categorie del settore, che si sono avvalse del diritto dei privati di regolare autonomamente determinati rapporti di interesse collettivo. Il documento assicura che la pubblicità sia onesta, veritiera e corretta, ed è vincolante per aziende che investono in pubblicità, agenzie, consulenti pubblicitari, mezzi di diffusione della pubblicità, per le loro concessionarie e per tutti coloro che lo abbiano accettato direttamente o tramite la propria associazione (nel caso aderisca all’Istituto di autodisciplina pubblicitaria), o ancora mediante la sottoscrizione di un contratto di pubblicità. Per meglio assicurare l’osservanza delle decisioni, gli organismi aderenti si impegnano a far sì che ogni soggetto a essi associato inserisca nei propri contratti una speciale clausola di accettazione del Codice e delle decisioni del Giurì, nonché delle ingiunzioni del Comitato di controllo divenute definitive. In forza della clausola di accettazione del Codice, inserita nei contratti standard di pubblicità, anche la pubblicità dell’utente, dell’agenzia o del professionista che non appartengano alle associazioni di cui sopra è soggetta al Codice. Pertanto, pur trattandosi di una disciplina volontaria, la larga generalità della pubblicità italiana vi è soggetta. La pronuncia del Giurì o l’ingiunzione del Comitato di controllo che ritengano una pubblicità contraria al Codice comportano l’immediata cessazione della sua diffusione. La portata di questa sanzione va considerata sotto più aspetti:
• il danno derivante dalla mancata utilizzazione di una campagna pubblicitaria, la cui preparazione (in termini di collaborazioni, ricerche e materiali) comporta costi spesso elevati;
• il danno inferto all’attività commerciale dell’utente;
• il valore morale della decisione, con i conseguenti riflessi negativi sull’immagine aziendale
•la pena aggiuntiva, applicata nei casi più gravi o di recidiva, rappresentata dalla pubblicazione di un estratto della decisione sul mezzo indicato nella pronuncia del Giurì.