Factoring

Factoring

Factoring (ingl.) contratto di cessione dei crediti, con il quale un soggetto (factor, o società di factoring) acquista, a titolo oneroso, una parte o tutti i crediti non ancora esigibili di un’impresa (ce­dente), assumendo obblighi di gestione, riscossione e contabiliz­zazione. Una volta incassato l’importo del credito, il factor lo trasferisce, dietro pagamento di una commissione, al cedente. La cessione dei crediti può avvenire con formula:
a) pro soluto, in cui la società di factoring assume su di sé il ri­schio di insoluto;
b) pro solvendo, in cui il rischio di insolvenza rimane a carico dell’impresa cedente. Diverse sono le funzioni svolte dal factoring: finanziamento o anticipazione dei crediti ceduti, gestione commerciale e ammi­nistrativa dei rapporti di credito di un’impresa, riduzione del ri­schio di insolvenza e degli oneri connessi. Il contratto di factoring è disciplinato dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52, dalla legge 14 luglio 1993, n. 260 e dal d.lgs. 1 settem­bre 1993, n. 385.

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