Pubblicità ingannevole

Pubblicità ingannevole

Pubblicità ingannevole pubblicità che induce o può indurre in errore, pregiudicando il comportamento economico dei consu­matori.
Già disciplinata dal Codice dell’autodisciplina pubbli­citaria all’art. 2, secondo il quale “la pubblicità deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuità, le condizioni di vendita”.  La diffusione, l’identità del­le persone rappresentate e i premi o riconoscimenti sono stati ulteriormente regolamentati dalla Comunità europea con la di­rettiva 84/450/Cee, recepita in Italia mediante il d.lgs. 74/92, secondo il quale risulta ingannevole “qualsiasi pubblicità che, in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, lede o possa ledere un concorrente”. Il carattere di ingannevolezza può derivare principalmente da:
– l’uso di affermazioni ambigue o false;
– l’omissione di informazioni necessarie per valutare in modo completo l’offerta;
– l’utilizzo di modalità di presentazione del messaggio che in­ducano il consumatore a interpretare le informazioni fomite, pur vere, in modo errato;
– una non completa trasparenza della pubblicità, che può deri­vare dalla non riconoscibilità del messaggio come avente fi­nalità commerciali e promozionali e non obiettivi generica­mente informativi, oppure dalla tecnica del product place­ment (—> pubblicità occulta);
– l’impiego di tecniche subliminali;
– l’utilizzo dei termini “garanzia”, “garantito” e simili, senza che sia unito il chiarimento della portata di tali garanzie, vale a dire dei contenuti e delle modalità di prestazione;
– l’omissione della notizia che certi prodotti possono porre in peri­colo la salute e la sicurezza delle persone, così da indurre i consu­matori a trascurare le normali regole di prudenza e di vigilanza.
Infine, è considerata ingannevole la pubblicità che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini e adolescenti, possa, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che approfitti del­la loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impie­gando bambini e adolescenti in messaggi pubblicitari, abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.

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