Pubblicità farmaceutica
Pubblicità farmaceutica tipologia di pubblicità che si caratterizza per due importanti fattori:
– tutti i prodotti di cui si occupa vengono venduti esclusivamente tramite il canale farmacia;
– tutto il materiale informativo, promozionale e pubblicitario deve essere sottoposto all’approvazione da parte di una commissione appositamente costituita dal ministero della Sanità.
La pubblicità farmaceutica si divide in due rami:
1) medical advertising, che riguarda i farmaci così detti etici, ossia soggetti a ricetta medica. Questo tipo di comunicazione viene veicolata tramite materiale cartaceo e audiovisivo, presentato personalmente al medico dagli informatori tecnico-scientifici o inserito sui periodici di settore;
2) consumer advertising, che si rivolge ai consumatori e si riferisce alle cure fisiche, alle acque minerali con proprietà terapeutiche, ai presidi medico-chirurgici e ai prodotti Otc (over the counter) che per legge possono essere liberamente acquistati senza ricetta.
Con riferimento alla consumer advertising, l’art. 25 del Codice di autodisciplina pubblicitaria sottolinea che “tale pubblicità deve richiamare l’attenzione del consumatore sulla necessità di opportune cautele nell’uso dei prodotti invitando in maniera chiara ed esplicita a leggere le avvertenze della confezione e non inducendo a un uso scorretto dei prodotti medesimi”.
In particolare, la pubblicità al consumatore relativa alle specialità medicinali da banco deve comprendere la denominazione del medicinale e quella comune del principio attivo; quest’ultima non è obbligatoria se il medicinale è costituito da più principi attivi, o se la pubblicità ha il solo scopo di rammentare genericamente la denominazione del prodotto.
Inoltre la pubblicità relativa alle specialità medicinali da banco o ai trattamenti curativi deve:
– non indurre a ritenere che l’efficacia del medicinale sia priva di effetti secondari, o che la sua sicurezza o la sua efficacia sia dovuta al fatto che si tratta di una sostanza naturale;
– non attribuire al medicinale o al trattamento un’efficacia pari o superiore a quella di altri;
– non far apparire superflua la consultazione del medico o l’intervento chirurgico o indurre a un’errata autodiagnosi;
– non rivolgersi esclusivamente o prevalentemente ai bambini o indurre i minori a utilizzare il prodotto senza adeguata sorveglianza;
– non avvalersi di raccomandazioni di scienziati, di operatori sanitari o di persone largamente note al pubblico, o del fatto che è stata autorizzata l’immissione in commercio del medicinale, né far riferimento a certificati di guarigione in modo improprio o ingannevole;
– non assimilare il medicinale a un prodotto alimentare, cosmetico o a un altro prodotto di consumo;
– non indurre a ritenere che il medicinale o il trattamento curativo possano migliorare il normale stato di buona salute, così come la loro mancanza possa avere effetti pregiudizievoli, a meno che si tratti di una campagna di vaccinazione;
– non avvalersi in modo improprio, ingannevole o impressionante di rappresentazioni delle alterazioni del corpo umano dovute a malattie o lesioni, o dell’azione del medicinale.